“In tema di maltrattamenti in famiglia che, stante la natura abituale del reato, che si consuma con la cessazione delle condotte vessatorie, è sufficiente che anche solo una di esse sia stata posta in essere alla presenza (o in danno) di un minore dopo l’entrata in vigore della legge 19 luglio 2019, n. 69, perché trovi applicazione la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 572, secondo comma, cod. pen., introdotta da tale legge, in luogo di quella, previgente, di cui all'art. 61, comma primo, n. 11 -quinquies, cod. pen. (Sez. 6, n. 19832 del 06/04/2022)”.
Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Penale – Sentenza n. 464 del 5 gennaio 2024 , su “Juranews.it”
