Al fine della configurabilità del reato di maltrattamenti, l’articolo 572 del codice penale richiede il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di sottoporre la vittima ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo abituale, instaurando un sistema di sopraffazioni e di vessazioni che avviliscono la sua personalità.
Lo precisa la Suprema Corte, all’interno della sentenza n. 43434/2022, depositata lo scorso 15 novembre.
Deve escludersi, dunque, che l'intenzione dell'agente di agire esclusivamente per finalità educative sia elemento dirimente per fare rientrare gli abituali atti di violenza posti in essere in danno di soggetti minori nella previsione di cui all’art. 571 c.p., in quanto gli atti di violenza devono ritenersi oggettivamente esclusi dalla fattispecie dell'abuso dei mezzi di correzione.
Secondo i giudici di Piazza Cavour, a ben vedere, devono ritenersi tali solo quelli per loro natura a ciò deputati, che tradiscano l'importante e delicata funzione educativa e che, in ogni caso, siano irrilevanti le convinzioni soggettive di tipo culturale o anche religioso del soggetto maltrattante.
Nel caso di specie, un’insegnante aveva posto in essere le condotte analizzate ai danni di soggetti minori a lei affidati: tali fattispecie, però, non possono rientrare ad avviso della Suprema Corte nell’alveo di disciplina dell’articolo 571, che prevede l’abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, rientrando invece nell’ambito del successivo articolo 572.
