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Rassegna giurisprudenziale CESSATA LA CONVIVENZA NON SI CONFIGURA IL REATO DI MALTRATTAMENTI

5 dicembre 2022

News Regionale - Toscana ,

Rassegna giurisprudenziale CESSATA LA CONVIVENZA NON SI CONFIGURA IL REATO DI MALTRATTAMENTI

CESSATA LA CONVIVENZA NON SI CONFIGURA IL REATO DI MALTRATTAMENTI

"Le condotte vessatorie poste in essere da parte di uno dei conviventi more uxorio ai danni dell'altro, dopo la cessazione della convivenza, non sono riconducibili al reato di maltrattamenti in famiglia, potendosi ravvisare l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori ex art. 612 bis, comma secondo, c.p., ovvero, in difetto dei requisiti previsti da tale fattispecie, ulteriori e diverse ipotesi di reato (quali lesioni personali, minacce). Si è ritenuto, infatti, che terminata la convivenza viene meno la comunanza di vita e di affetti, nonché il rapporto di reciproco affidamento che giustificano la configurabilità della più grave ipotesi di cui all'art. 572 c.p."


Cass. penale, Sez. VI, sentenza 30.11.2022, n. 45520 in Ondif