Impossibile addebitare a lui o a lei la successiva definitiva rottura del rapporto. I comportamenti violenti dell’uomo e le relazioni adulterine della donna appaiono catalogabili, invero, come conseguenza della crisi irreversibile della coppia.
L’ormai datato ricorso congiunto proposto da moglie e marito per ottenere la separazione certifica come la crisi della coppia abbia un’origine molto precedente rispetto alle censurabili condotte tenute da entrambi. Ciò fa cadere, quindi, l’ipotesi che la separazione, ora ufficiale, possa essere addebitata a uno dei due coniugi.
Lo chiarisce la Corte di Cassazione, mediante recente ordinanza, la n. 34944/2022, depositata lo scorso 28 novembre.
Irrilevante, chiariscono i Giudici di Piazza Cavour all’interno del provvedimento, la circostanza che il vecchio ricorso per separazione fosse stato all’epoca abbandonato, poiché la crisi era rientrata non per una riappacificazione bensì per tutelare i figli della coppia.
Concordi i giudici di merito: sia in primo che in secondo grado, difatti, nell’ambito del giudizio di separazione pendente tra i due soggetti, vengono respinte le reciproche domande di addebito.
Ciò perché i giudici ritengono palese che la crisi della coppia abbia avuto origine in un’epoca nettamente precedente rispetto ai censurabili comportamenti tenuti dall’uomo – aggressioni fisiche nei confronti della moglie – e dalla donna – ripetuti tradimenti coniugali – come testimoniato da un vecchio, e poi abbandonato, ricorso congiunto per l’ottenimento della separazione.
