No al collocamento a settimane alterne bocciato dai teenager, che hanno la capacità di autodeterminarsi sulla frequenza delle visite.
Sono i figli, benché minori, a decidere quando e come incontrare il padre divorziato. Il quale, da genitore non collocatario, vorrebbe invece averli presso di sé a settimane alterne. Ma per i teenager il cambio di organizzazione sarebbe un problema e quindi il giudice non lo dispone: saranno i ragazzi a stabilire con quale frequenza e modalità il papà potrà esercitare il diritto di visita. Attenzione, però: l’affido resta condiviso perché il regime esclusivo costituisce un’estrema ratio cui ricorrere quando l’alternativa danneggia il best interest del minore.
E dunque non può essere disposto soltanto per rendere meno gravosa al collocatario la richiesta del consenso: non conta, ad esempio, che l’altro genitore abbia convinzioni no vax. Questo, in sintesi, quanto emerge dalla sentenza n. 2810/22, pubblicata il 17 novembre dalla prima sezione civile del tribunale di Foggia.
Il giudice decide di non intervenire anche se la conflittualità fra i genitori ha spesso obbligato i figli a scegliere fra papà e mamma (e la nonna materna). I ragazzi, ormai, hanno quattordici e diciassette anni: deve ritenersi che, salvo situazioni patologiche, siano nell’età giusta per esprimere il loro specifico punto di vista, avviando un confronto con i genitori che può portare all’adozione di scelte più coerenti con i loro interessi. Durante l’audizione i minori chiedono di lasciare inalterato il collocamento presso la madre, che non crea criticità nel rapporto con l’altro genitore. E ciò anche se la ragazza ammette di dare un dispiacere al papà-
Alterare l’equilibrio, osserva il collegio, potrebbe pregiudicare l’ordinato svolgimento del rapporto padre-figli: la decisione su come gestire gli incontri è dunque rimessa al libero apprezzamento dei minori.
Non bastano a far scattare l’affido esclusivo dei figli le convinzioni no vax del padre, che al di là del fondamento scientifico, hanno costretto la mamma a rivolgersi al giudice affinché venisse ordinata la somministrazione del vaccino anti Covid ai minori. La circostanza non è sufficiente a spostare sulla donna l’intera responsabilità genitoriale estromettendo l’uomo dalla gestione dei figli: l’eccezione alla regola scatta solo quando il modello condiviso crea una situazione di una gravità tale da risultare contrario all’interesse dei figli.
