...

Il danno endofamiliare causato dal disinteresse verso la prole

1 dicembre 2022

News Regionale - Sicilia ,

È stato ribadito da una recentissima sentenza della Cassazione, la n.34950/2022, depositata lo scorso 28 novembre, che il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di un figlio naturale integra violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 della Costituzione, oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento, un elevato grado di riconoscimento e tutela.

Tale condotta è, dunque, suscettibile di integrare gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 c.c., di un'autonoma azione, esercitabile anche nell'ambito dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità, volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole.

La Corte di Cassazione, nel provvedimento sopra citato, ha cassato con rinvio la sentenza con la quale la Corte d'Appello di Bolzano rigettava la domanda di risarcimento danni proposta dal figlio naturale nei confronti del padre, e con cui riteneva che l'attore non avesse dimostrato la consapevolezza del convenuto circa la propria paternità, prima della richiesta di riconoscimento giudiziale, e non avesse fornito la prova del presunto danno subito sulla perdita di chances circa una vita in condizioni migliori.

In particolare, la Corte d'Appello aveva ritenuto che, mancando la prova della consapevolezza della paternità, non vi fosse prova che il genitore avesse agito illegittimamente, venendo meno all'assolvimento degli obblighi paterni nei confronti del figlio. Sottolineava, altresì, che non era stato dimostrato quali fossero gli obiettivi del figlio non raggiunti in tema di perdita di chances.

I Giudici di Piazza Cavour statuiscono che quando un genitore mostra disinteresse nei confronti di un figlio naturale, tale condotta determina una evidente violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole. Ciò finisce col determinare la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che risultano cristallizzati dagli articoli 2 e 30 della Costituzione, oltre che dalle varie norme di diritto internazionale recepite nel nostro ordinamento.

Il disinteresse, pertanto, integra gli estremi dell'illecito civile e legittima l'esercizio, ai sensi dell'art. 2059 c.c., di un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole.