Niente alimenti dal genitore per il figlio che, pur non avendo trovato lavoro nonostante il titolo di studio – una laurea breve –, non si è adoperato per usufruire di misure sociali come il reddito di cittadinanza.
Questa la posizione assunta dalla Suprema Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza dello scorso 20 dicembre 2021, n. 40882.
Come è noto, i genitori hanno l’obbligo di mantenere, istruire ed educare i figli dal momento della loro nascita e sino a quando non raggiungono l’indipendenza economica. L’art. 315 bis del Codice civile dispone che: «Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni».
Se i genitori sono separati o divorziati, la legge prevede che «il giudice può disporre, in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico».
Quindi, il dovere di mantenimento non cessa quando i figli diventano maggiorenni, ma può proseguire per parecchi anni ancora. Però, entra in gioco il principio di autoresponsabilità: il figlio maggiorenne e ormai adulto ha diritto di essere ancora mantenuto dai genitori solo se:
• è affetto da una disabilità grave e permanente (in questo caso, l’obbligo di mantenimento non cessa mai);
• sta proseguendo il proprio percorso di formazione (ad esempio, sta frequentando l’università o un master di specializzazione);
• si trova in uno stato di inoccupazione incolpevole, dovuto all’oggettiva impossibilità di trovare un lavoro stabile e con una remunerazione adeguata.
Protagonista della vicenda un giovane ragazzo che, nonostante la laurea breve conseguita, non riesce a trovare lavoro e, dunque, si scontra con i genitori chiedendo loro l’assegno alimentare.
A ben vedere, il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche della impossibilità di provvedere, in tutto o in parte, al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di un'attività lavorativa.
Pertanto, ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l'impossibilità, per circostanze a lui non imputabile, di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la relativa domanda deve essere rigettata.
La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti.
