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Niente addebito della separazione se il conflitto deriva da modi diversi di vedere la vita

23 novembre 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Lei incassa l’assegno se ha sempre lavorato nello studio professionale di lui.

La separazione non può essere addebitata a uno dei coniugi se i conflitti derivano da un modo radicalmente diverso di vedere la vita. Ma non basta: lei incassa l’assegno se ha sempre lavorato nello studio di lui, senza costruirsi un suo percorso professionale.

Lo ha sancito la Corte di cassazione con ordinanza n. 33961/2022, depositata lo scorso 17 novembre.

La prima sezione civile ha respinto, dunque, il ricorso di un avvocato che chiedeva la revoca del mantenimento alla ex, che aveva sempre lavorato nel suo studio.

Chiedeva, inoltre, che le fosse attribuita la colpa per il fallimento del matrimonio.

Nessuna delle due domande ha incontrato il favore dei giudici di Piazza Cavour.

Ad avviso dei Supremi giudici, infatti, dalla lettura di entrambe le consulenze espletate, emerge con chiarezza il diverso modo di rapportarsi alla vita in generale e a quella familiare in particolare della coppia, conosciutasi attraverso un sito di incontri e in breve tempo giunta al matrimonio, sebbene preceduto da incertezze e titubanze da parte di entrambi. Lui riferì, infatti, di aver nutrito un forte interesse per la moglie durante il fidanzamento ma, al contempo, di avere sin da allora percepito dei segnali significativi nel carattere della stessa e sensazioni negative in relazione alla scelta della fidanzata di abortire, a dire dello stesso indice della dipendenza dalla madre, circostanza sempre negata da lei. La donna ha, invece, dichiarato che avrebbe voluto una famiglia serena e di essere rimasta delusa dall’interesse mostrato dal marito per l’eredità della sua famiglia.

Sul fronte professionale, il Collegio di legittimità ha spiegato come lei abbia conseguito il titolo di avvocato, in costanza di matrimonio, e non abbia mai esercitato in autonomia la professione, dato che, come pacificamente riconosciuto dallo stesso appellante, aiutava quest’ultimo, che ha sempre svolto anche la funzione di Giudice di pace, nella libera professione di avvocato.