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Non si può escludere l’assegno divorzile sulla base della sola convivenza more uxorio

22 novembre 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

In tema di assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, qualora sia instaurata una stabile convivenza di fatto tra un terzo e l'ex coniuge economicamente più debole questi, se privo anche nell’attualità di mezzi adeguati e impossibilitato a procurarseli per motivi oggettivi, conserva il diritto al riconoscimento dell'assegno di divorzio, in funzione esclusivamente compensativa.

A tal fine, il richiedente dovrà fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, della eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge; l'assegno, su accordo delle parti, puo' anche essere temporaneo. Con ordinanza n. 33665/2022, depositata lo scorso 16 novembre, la Cassazione ha ulteriormente ribadito l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite in materia, nella sentenza n. 32198/2021, nonché nel provvedimento n. 14256/2022.

Nel caso in esame è stata cassata la sentenza della corte d’appello che aveva escluso l’assegno divorzile in ragione della formazione di una famiglia di fatto da parte della ricorrente senza alcun’altra valutazione concernente la disponibilità da parte di quest’ultima di mezzi adeguati, in ordine alla valenza compensativa attribuita all’assegno divorzile. Inoltre, i giudici di secondo grado non hanno tenuto conto del breve periodo della convivenza della ricorrente con una terza persona che induce ad escludere la formazione di una stabile unione more uxorio alla luce dei principi affermati, come sopra specificato, dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 32198 del 2021.

In conclusione, secondo i giudici di Piazza Cavour la Corte territoriale aveva errato nel pesare la pronuncia di rigetto dell'istanza di riconoscimento dell'assegno divorzile sulla base dell'orientamento secondo il quale l'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso.

Tale orientamento, come argomentato, è stato superato dal nuovo arresto giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite a più riprese.