SEPARAZIONE E FIGLI RESIDENTI ALL’ESTERO: ITALIANA LA COMPETENZA SUL MANTENIMENTO
Con la sentenza n. 30903 le Sezioni Unite civili hanno risolto in favore della Autorità giudiziaria italiana la questione di giurisdizione, rimessa dalla Cassazione, sulla domanda di determinazione degli obblighi di mantenimento del figlio residente all’estero in un giudizio di separazione, escludendo che per tali materie operi il criterio determinativo cogente della residenza abituale del minore, previsto per la protezione minori, dagli artt. 8, par. 1, del Regolamento CE n. 2201 del 2003 e 3 del Regolamento CE n. 4 del 2009, nonché dalla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, oggi sostituita dalla Convenzione del 19 ottobre 1996, resa esecutiva con la legge n. 101 del 2015.
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