I genitori non devono corrispondere gli alimenti alla figlia, se riceve aiuti da enti di beneficenza, dalla famiglia del marito e soprattutto non dimostra di aver cercato un lavoro.
La Cassazione, con l'ordinanza n. 33789/22 depositata lo scorso 16 novembre, ha così accolto il ricorso dei genitori tenuti a corrispondere un assegno di 200 euro al mese per le esigenze della figlia. Quest'ultima e il marito - pur versando in stato di bisogno - per difetto dei mezzi economici idonei a soddisfare le necessità primarie tuttavia non si erano prodigati per trovare un'occupazione lavorativa. E questa condizione era stata messa in evidenza dai genitori (gli attuali ricorrenti) per i quali la figlia e il marito erano finiti "sul lastrico" per loro esclusiva responsabilità.
I giudici di Piazza Cavour hanno ribadito che il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell'impossibilità da parte dell'alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attività lavorativa, per cui deve essere rigettata la domanda di alimenti ove l'alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica e l'impossibilità per circostanze a lui non imputabili di trovarsi un'occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali (sul punto si veda anche la sentenza della Cassazione n. 21572/06).
Lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall'art. 438 cod. civ., esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari, quali il vitto, l'abitazione, il vestiario, le cure mediche, e deve essere valutato in relazione alle effettive condizioni dell'alimentando, tenendo conto di tutte le risorse economiche di cui il medesimo disponga.
La Cassazione, dopo aver analizzato le problematiche della figlia e del marito ha evidenziato come entrambi beneficiassero di contributi solidaristici di vari enti e degli aiuti della famiglia del marito.
Secondo la Suprema Corte, nelle sentenze di merito è stata fatta poca chiarezza sul concetto di lavoro. Infatti la precarietà della condizione occupazionale appare essere stata sbrigativamente inclusa in una nozione di impossibilità prestazionale, senza che tuttavia fossero state analizzate le condizioni di menomazione. Se c'era una invalidità o una menomazione fisica moglie e marito dovevano mettersi alla ricerca di un lavoro che fosse adeguato alle loro condizioni di salute.
In conclusione, cassata la sentenza impugnata in quanto i giudici d'appello hanno confuso tra stato di difficoltà economica (compatibile con un'occupazione intermittente) e stato di bisogno (connotato da una stabile ed oggettiva impossibilità radicale di soddisfare i bisogni primari con proprie fonti o attingendo anche da una rete solidale.
