In tema di atti persecutori, la prova dell'evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata a elementi sintomatici di tale turbamento psicologico.
Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione, sezione quinta penale, in una recente sentenza, la n. 42874/2022, depositata lo scorso 10 novembre.
Tali elementi, si legge nel provvedimento, sono ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente.
Occorre considerare, argomentano i giudici di Piazza Cavour, tanto l’astratta idoneità della condotta a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata.
Nella vicenda analizzata dalla Suprema Corte è stata confermata la condanna per stalking per un soggetto che aveva inviato ad una donna, tramite la piattaforma Facebook, numerosi messaggi dal contenuto minatorio ed offensivo.
Come è noto, il reato di stalking, previsto dall’articolo 612-bis del Codice penale, punisce (con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi) chi, con condotte reiterate, minacci o molesti una persona in modo da causare un continuo e grave stato di ansia o paura o un fondato timore per l’incolumità propria o dei suoi cari, tanto da farle cambiare routine. Pena più alta se si bersaglia il coniuge, anche separato o divorziato, una persona con cui si è o si è stati legati sentimentalmente, minori, donne incinte, disabili o se si usino mezzi informatici, telematici, oppure armi o travisamenti.
Nella fattispecie al vaglio della Cassazione la condotta posta in essere dal soggetto configura, a tutti gli effetti, il reato disciplinato dalla disposizione sopra citata.
