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Niente addebito alla donna che ha avuto una relazione con un altro se la crisi era pregressa all’infedeltà

17 novembre 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Separazione non addebitabile alla moglie fedifraga se il rapporto col marito è già palesemente in crisi, come testimoniato dai continui litigi.

Lo chiarisce la Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 32837, depositata lo scorso 8 novembre.

I giudici respingono la tesi sostenuta dal coniuge tradito: impossibile addebitare alla donna l’irreversibile crisi coniugale. Decisiva la constatazione che il rapporto tra moglie e marito era già deteriorato da tempo.

Messo da parte il fronte economico, i giudici in appello concordano con la donna, nonostante sia acclarata la relazione extraconiugale da lei avuta con un altro uomo durante il matrimonio. Così, viene escluso, contrariamente a quanto stabilito in Tribunale, l'addebito a carico della donna della separazione coniugale. In particolare, per i giudici di secondo grado la relazione extraconiugale avuta dalla donna «non è stata la causa della frattura tra i coniugi, ma soltanto l'effetto di un rapporto ormai usurato e privo di qualsivoglia solidarietà e complicità». In sostanza, l'infedeltà della donna va letta, secondo i giudici, come «un indicatore», ma non certo come «l'origine», della crisi tra moglie e marito.

Smentita in appello, quindi, la tesi portata avanti dall'uomo mirata ad attribuire alla consorte la colpa per l'irreversibile crisi coniugale. Identica posizione assumono anche i giudici di Cassazione: vengono respinte anche in terzo grado le obiezioni sostenute dall’uomo.

La dichiarazione di addebito della separazione, si legge nel provvedimento, implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza. Pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova in relazione al fatto che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito.