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Il reato di maltrattamenti in famiglia si configura anche a seguito della cessazione della convivenza

17 novembre 2022

News Regionale - Sicilia ,

Il delitto di maltrattamenti in famiglia è configurabile anche nel caso in cui le condotte proseguano dopo la cessazione della convivenza della vittima con l'agente, allorché non siano venuti meno i vincoli di solidarietà che derivano dalla precedente qualità del rapporto intercorso tra le parti.

Lo precisa la Corte di Cassazione, sezione sesta penale, nella sentenza n. 43429/2022, depositata lo scorso 15 novembre.

Il reato di maltrattamenti in famiglia, si legge nel provvedimento, si configura anche a seguito della cessazione della convivenza e in presenza della separazione, qualora l'attività persecutoria si contestualizzi in ambito familiare.

Ciò in quanto, il vincolo coniugale non viene meno con la separazione legale, ma si attenua soltanto, posto che rimangono integri i doveri di reciproco rispetto, di assistenza morale e materiale, nonché di collaborazione tra coniugi.

Ne discende, argomentano i giudici di Piazza Cavour, che laddove la condotta criminosa incida sui rapporti familiari, la separazione non esclude il reato di cui all'art. 572 c.p.

In motivazione, la Suprema Corte ha altresì puntualizzato che la convivenza non rappresenta un presupposto della fattispecie e, pertanto, quanto al rapporto tra i coniugi, la separazione legale non esclude il reato quando le condotte persecutorie incidano sui vincoli di reciproco rispetto, assistenza morale e materiale, nonché di collaborazione, che permangono integri anche seguito della cessazione della convivenza.