La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto.
Lo precisa la Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 32727/2022, depositata lo scorso 7 novembre.
Detta valutazione, si legge nel provvedimento, pur dovendo riguardare senz’altro la complessiva condotta tenuta da parte dell'avente diritto dal momento del raggiungimento della maggiore età in poi, non può prescindere dal pregiudiziale accertamento circa l’assolvimento, da parte del genitore gravato, dell’obbligo di mantenimento.
Nel caso in esame i giudici di Piazza Cavour hanno cassato la sentenza poiché la Corte territoriale aveva ritenuto, errando, che madre e figlio dovessero provare l’impossibilità di pagare autonomamente gli studi universitari in luogo del padre tenuto all’obbligo del mantenimento e che non aveva fornito la prova del suo adempimento.
