Madre incostante, immatura e incapace di reggere, in un periodo lungo, nell'osservanza di un serio tentativo di recupero della propria idoneità genitoriale. Inevitabile la scelta di dichiarare lo stato di adottabilità della figlia: a statuirlo è la Suprema Corte, mediante ordinanza n. 33148/2022, depositata lo scorso 10 novembre.
Inutili le obiezioni proposte dalla donna, le cui carenze sono apparse palesi. Evidente anche la sua difficoltà a intraprendere e portare avanti un serio percorso di recupero della propria capacità genitoriale. E ora la ripresa dei contatti con la madre biologica potrebbe attivare, osservano i giudici, nella bambina sentimenti di precarietà e di provvisorietà, pregiudizievoli alla creazione di un sano e rassicurante legame di appartenenza alle figure genitoriali adottive.
Comune linea di pensiero per i giudici di merito: a fronte delle obiezioni della donna, difatti, viene comunque deliberato «lo stato di adottabilità della figlia» che ha poco più di 5 anni. Per i giudici sono evidenti le gravi carenze della donna come figura genitoriale. E proprio su questo punto si sofferma la donna col ricorso in Cassazione, sostenendo, innanzitutto, non sia stato provato «lo stato di abbandono, in senso materiale e morale» della figlia, che ha il diritto, aggiunge la donna, «ad essere cresciuta ed educata nell'ambito della propria famiglia naturale», anche tenendo presente che la Costituzione «prevede il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli».
