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Rassegna giurisprudenziale a cura dell’Avv. Sandra Berretti del Foro di Pisa

14 novembre 2022

News Regionale - Toscana ,

Rassegna giurisprudenziale a cura dell’Avv. Sandra Berretti del Foro di Pisa

Il figlio riconosciuto da genitori coniugati può agire, pur mantenendo il suo status, per vedersi riconosciuto, previo accertamento del fatto procreativo, un diritto successorio ex art. 580 c.c. nei confronti del genitore biologico o dei suoi eredi

Il figlio dotato di status di figlio altrui che non abbia esercitato, per scelta consapevole, l’azione di disconoscimento di paternità (oggi imprescrittibile come previsto dalla riforma sulla filiazione introdotta con L. 219/2013 e D. Lgs. 154/2013) o l’impugnazione del precedente riconoscimento nei confronti del genitore, può comunque decidere, quale figlio “non riconoscibile” perché già dotato di status, di ottenere la tutela successoria ex art. 580 c.c. consistente in un assegno vitalizio (o nella sua capitalizzazione) previo accertamento incidentale dell’evento procreativo. In difetto vi sarebbe violazione del diritto del figlio a conservare la stabilità della sua identità familiare ed il rapporto giuridico con il genitore “sociale” come declinati dagli artt. 2 e 30 Cost. e dall’art. 8 CEDU, il quale prevede altresì tale tutela in tutti casi in cui, sul piano fattuale e sostanziale, si sia instaurato, per un periodo apprezzabile, un rapporto corrispondente alla genitorialità.

Cass. Civ., sez. I, sent. 26 ottobre 2022 n. 31672


Due padri ed il faro della nostra Costituzione.

Una storia degna di un romanzo di appendice, risalente agli anni ’40 del 1900, ha dato vita ad una vicenda processuale che ha trovato la sua sintesi nella sentenza della Corte di Cassazione, I Sezione Civile del 26 ottobre 2022, n. 31672.

Un figlio nato fuori dal matrimonio agli inizi della seconda guerra mondiale, riconosciuto nei suoi primi anni di vita dal marito della madre, sceglie consapevolmente di non agire per il disconoscimento di paternità né di impugnare il riconoscimento effettuato dal padre “sociale”, ma chiede, dopo la morte di quest’ultimo, il riconoscimento di un diritto di credito ex art. 580 c.c. nei confronti degli eredi del genitore biologico deceduto negli anni ’70, genitore che pure era stato sempre presente ed attivo nella vita del figlio.

Una sentenza nella quale la Suprema Corte si è trovata a dover riflettere sulla compatibilità tra norme sopravvissute alla riforma della filiazione introdotta con la L. 219/2013 e completata dal D. Lgs. 154/2013 e le novità previste da quest’ultima, il tutto alla luce dei principi costituzionali e sovranazionali in tema di filiazione.

Ci si chiede infatti quale sia il raccordo interpretativo tra l’art. 580 c.c. (che riconosce un diritto di credito del figlio “non riconoscibile” nei confronti del padre biologico), il principio del divieto di contrasto di stato ex art. 253 c.c.  e quello di imprescrittibilità dell’azione di disconoscimento della paternità (applicabile retroattivamente, salvo il giudicato) previsto dalla sopradetta riforma ex art. 244 c.c.

L’articolato e complesso ragionamento della Corte conduce ad affermare che il figlio dotato di status possa scegliere tra esercitare una azione di stato (ovvero di disconoscimento di paternità o di impugnazione del riconoscimento) e poi procedere nei confronti del padre biologico per ottenere il riconoscimento di paternità al fine di poter vantare nei suoi confronti pieni diritti successori, oppure mantenere lo status derivante da quello che potremmo definire il genitore “sociale” rinunciando consapevolmente (e dunque senza che possano essere sindacati i motivi di tale rinuncia) a promuovere un’azione di stato nei suoi confronti, ed agire invece, quale figlio “non riconoscibile” (perché appunto già dotato di status), per una minore tutela successoria ex art. 580 c.c. nei confronti del genitore biologico.

Dunque l’azione prevista dall’art. 580 c.c. mantiene la sua ragione d’essere ove sia considerata “alternativa” (ma anche per certi versi sussidiaria e residuale, e di minor portata in termini successori) rispetto alla possibilità di agire per vedersi far riconoscere lo status (pieno) di figlio da parte del genitore biologico.

Tale soluzione, precisa la Corte, è possibile, senza incorrere nel divieto di cui all’art. 253 c.c., in quanto il fatto procreativo da accertare incidentalmente con l’azione successoria ex art. 580 c.c. assume una ben minore valenza, diversa sia per natura sia per conseguenze giuridiche, rispetto all’accertamento biologico da effettuare nell’ambito di una azione di status vera e propria, poiché può determinare solo il sorgere di una responsabilità patrimoniale limitata del genitore.

Ritiene quindi il Collegio, e qui interviene la lettura costituzionalmente orientata, che subordinare il riconoscimento dei diritti patrimoniali successori del figlio biologico alla rimozione dello status preesistente, e dunque non consentirgli la scelta tra azione di stato e la residuale azione ex art. 580 c.c., significherebbe violare il suo diritto all'identità familiare, declinato ex art. 30 Cost. e anche ex art. 8 Cedu, che tutela il diritto alla stabilità dell'identità familiare del figlio in tutti casi in cui, sul piano fattuale e sostanziale, si sia instaurato, per un periodo apprezzabile, un rapporto corrispondente alla genitorialità (cfr. parere consultivo del 10 aprile 2019 Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'uomo).

In conclusione si conferma la vigenza e l’operatività dell’art. 580 c.c. nell’interpretazione  immune da profili di contrasto con valori fondanti la civiltà giuridica che consentono di operare un bilanciamento tra il diritto di preservare, nell’ambito di una soggettiva e personale valutazione del figlio, lo status e l'identità familiare con il genitore sociale, in forza di un legame affettivo consolidatosi in maniera continuativa per anni, ed il diritto di ottenere quanto dovuto dal genitore biologico per i limitati diritti patrimoniali successori previsti dalla legge.