La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto.
È quanto emerge da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 32727/2022, depositata lo scorso 7 novembre.
S., non avendo potuto terminare gli studi universitari a causa dell'inadempimento da parte del padre per ciò che attiene al suo obbligo di contribuire, nella misura del 70%, al pagamento delle tasse universitarie, ricorreva in Cassazione. Si sosteneva che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto il genitore istante (per la revoca del contributo di mantenimento) non gravato dell'onere di provare che il figlio a carico non avesse compiuto il percorso formativo, pur avendone avuto la possibilità.
La doglianza viene ritenuta dal Collegio di Piazza Cavour fondata. Secondo i Giudici di legittimità, invero, la cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti va necessariamente fondata su un effettivo accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, al conseguimento concreto di un livello di competenza professionale e tecnica. Occorre anche focalizzare l’attenzione sull'impegno rivolto verso la ricerca pragmatica di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto.
