Interessante provvedimento emanato dalla Suprema Corte, sezione sesta penale, in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Nella vicenda in esame, il Collegio si concentra sulla questione relativa alla prova dell’incapacità economica dell’obbligato.
L'incapacità economica dell'obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dell’art. 570 c.p., deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti.
A sottolinearlo, come anticipato, è la Corte di Cassazione, all’interno di una sentenza recente (n. 40553/2022), depositata lo scorso 26 ottobre.
Incombe sull'interessato, argomentano i giudici di Piazza Cavour, l'onere di allegare gli elementi dai quali possa desumersi l'impossibilità di adempiere alla relativa obbligazione, di talché la sua responsabilità non può essere esclusa in base alla mera documentazione formale dello stato di disoccupazione.
Infine, si legge nel provvedimento, del tutto inidonea deve ritenersi a tal fine la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà.
