In tema di motivazione della sentenza, il giudice di appello che riformi la decisione di assoluzione pronunciata in primo grado, pervenendo ad una sentenza di condanna, non ha l'obbligo di fornire una motivazione rafforzata nel caso in cui il provvedimento assolutorio abbia un contenuto motivazionale generico e meramente assertivo, posto che, in tale ipotesi, non vi è neppure la concreta possibilità di confutare argomenti e considerazioni alternative del primo giudice, essendo, invece, il giudizio d'appello l'unico realmente argomentato.
A precisarlo è la Corte di Cassazione, sezione quinta Penale, all’interno della sentenza n. 40298/2022, depositata lo scorso 25 ottobre.
Nella vicenda in esame, la sentenza pronunciata dal tribunale aveva motivato l’assoluzione facendo riferimento all’asserita mancanza dell’evento poiché lo stato d’ansia derivato all’uomo in conseguenza della vicenda era stato causato dal clima che si era instaurato all’interno della famiglia una volta che era stata scoperta la relazione extraconiugale. La sentenza di appello si era confrontata con tale motivazione ritenendola contraddetta dall’istruttoria dalla quale, invece, emergeva che era stata l’assillante condotta persecutoria dell’imputata che aveva creato lo stato d’ansia poiché il nucleo familiare era già venuto da tempo a conoscenza della relazione adulterina.
Dunque, non viene considerato sussistente lo stalking ma occorre comunque un risarcimento del danno, posto che la condotta in questione ha determinato uno stato d’ansia. Le azioni non sono comunque sufficienti ad integrare il delitto di stalking.
