Sulla G.U. del 26.10.22 è stato pubblicato il DPCM 23 agosto 2022 recante la “Definizione dei criteri e delle modalità per la verifica dei presupposti e per l’erogazione dei contributi a valere sul fondo per genitori lavoratori separati o divorziati per garantire la continuità di erogazione dell’assegno di mantenimento”.
Il DPCM definisce criteri e modalità per la verifica dei presupposti e per l’erogazione dei contributi a valere sul Fondo per genitori lavoratori separati o divorziati.
Il contributo spetta al genitore in stato di bisogno che deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, e dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che non abbia ricevuto, del tutto o in parte, l’assegno di mantenimento a causa dell’inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto, dovuta all’incapacità a provvedervi in conseguenza dell’emergenza pandemica, per effetto della quale ha cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa a decorrere dall’8 marzo 2020 per una durata minima di 90 giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto a quello percepito nel 2019.
Quindi: il contributo è erogato solo a favore dei genitori che risultino conviventi con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave alla data della mancata percezione dell’assegno successivamente all’8 marzo 2020.
L’handicap è considerato grave quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione ex art. 3 c. 3, l. n. 104/92.
Occorre puntualizzare che, ai fini dell’individuazione dei criteri per lo stato di bisogno, il reddito del richiedente relativo all’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento deve essere inferiore o uguale a euro 8.174,00.
Il contributo viene erogato solo ai genitori che non abbiano ricevuto l’assegno di mantenimento o lo abbiano ricevuto in maniera parziale nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, data nella quale è venuto a cessare lo stato di emergenza.
Il contributo è corrisposto in unica soluzione, in misura pari all’importo non versato dell’assegno di mantenimento di cui è titolare il richiedente, fino a concorrenza di euro 800,00 mensili, e per un massimo di dodici mensilità, tenuto conto delle disponibilità del fondo rispetto al numero dei beneficiari, fino a esaurimento delle risorse.
La procedura di accesso al contributo del Fondo è attuata, su istanza del soggetto beneficiario, mediante avviso pubblico del Dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sul website www.famiglia.gov.it.
Il Dipartimento provvede alla verifica dei presupposti consultando l’istanza per quanto di competenza, mentre l’Agenzia delle entrate monitora la situazione reddituale del genitore tenuto al mantenimento.
