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L’aggravante di cui al comma 2 dell’art. 572 c.p. è sovrapponibile all’ipotesi prevista dall'art. 61 n. 11-quinquies c.p.

27 ottobre 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Interessante provvedimento in materia di diritto penale della famiglia, emanato dalla Suprema Corte.

Ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui al comma 2 dell’art. 572 c.p., non è necessario che il minore assista abitualmente alla commissione delle condotte vessatorie, essendo, a tal fine, sufficiente che il minore degli anni diciotto percepisca anche una sola delle condotte rilevanti ai fini della commissione del reato.

Lo ha sottolineato la Corte di Cassazione, sezione sesta Penale, all’interno della sentenza n. 40005/2022, depositata lo scorso 21 ottobre.

Quanto sopra argomentato vale anche quando la sua presenza non sia visibile all'autore della condotta, sempre che l'agente, tuttavia, ne abbia la consapevolezza ovvero avrebbe dovuto averla usando l'ordinaria diligenza.

Come è noto, l’articolo 572 del codice penale è rubricato “Maltrattamenti contro familiari o conviventi”.

Al comma 2 è prevista un’aggravante se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

L’art 61, al n. 11 quinquies, prevede che sussista un’aggravante quando nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, il fatto sia stato commesso in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza.

Dal provvedimento in esame, in sostanza, l’aggravante di cui al comma 2 dell’articolo 572 appare strutturalmente sovrapponibile alla fattispecie contemplata proprio dal 61 n. 11 quinquies.