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Non è possibile revocare o ridurre l'assegno a carico del padre in considerazione del tempo trascorso con i nonni

26 ottobre 2022

News Regionale - Sicilia ,

Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall'art. 147 cod. civ., obbliga i coniugi secondo i parametri previsti nel nuovo testo dell'art. 155 cod. civ., come sostituito dall'art. 1 della L. 8 febbraio 2006, n. 54, il quale, nell'imporre a ciascuno dei coniugi l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti.

A puntualizzarlo è la Corte di Cassazione, mediante ordinanza n. 30411/2022, depositata lo scorso 17 ottobre.

Conseguentemente, si legge nel provvedimento, non è possibile revocare o ridurre l'assegno a carico del padre in considerazione del tempo trascorso dal minore presso i nonni (in questo caso, i nonni paterni) i quali, spontaneamente e senza alcun obbligo, si fanno carico delle spese del nipote, essendo questi, soggetti diversi dal padre.

Secondo il Collegio di Piazza Cavour, dunque, il mantenimento non può essere ridotto anche se il figlio, collocato presso la madre, passa molto più tempo a casa del padre o dei nonni paterni. È irrilevante il fatto che quest’ultimo, durante l’anno, provveda personalmente a comprare quanto necessario ai bambini. Ed è altresì irrilevante il supporto finanziario e i regali dei nonni che i bambini ricevono. Si tratta infatti di “donazioni” che non possono intaccare la misura del contributo mensile dovuto invece alla madre per le spese quotidiane e abituali da affrontare durante l’intero anno (come ad esempio l’abbigliamento) e che vengono sostenute una tantum, pertanto non possono essere “parcellizzate” in proporzione al tempo in cui i minori vanno a stare dal genitore non collocatario. Ad avviso della Suprema Corte, il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall’art. 147 cod. civ., obbliga entrambi i genitori a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito.

Gli elementi da tenere in conto nella determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze del figlio, sono chiaramente le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti. Se quindi il giudice motiva in modo puntuale le ragioni che lo hanno portato a quantificare l’assegno di mantenimento in un determinato modo, non è possibile revocare o ridurre l’assegno stesso a carico del padre in considerazione del tempo trascorso dal bambino presso di lui o presso i nonni paterni.