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Le spese di viaggio sono ordinarie poiché ineriscono al diritto di visita del genitore non collocatario

26 ottobre 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Il dovere imposto al giudice di non pronunciare oltre i limiti della domanda, né di pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti, non comporta l'obbligo di attenersi all'interpretazione prospettata dalle parti in ordine ai fatti, agli atti ed ai negozi giuridici posti a base delle loro domande ed eccezioni, essendo la valutazione degli elementi documentali e processuali, necessaria per la decisione, pur sempre devoluta al giudice, indipendentemente dalle opinioni, ancorché concordi, espresse in proposito dai contendenti.

Lo sottolinea la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 28483/2022, depositata lo scorso 30 settembre.

Pertanto, argomentano i giudici di Piazza Cavour, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che esamini una questione non espressamente formulata, tutte le volte che questa debba ritenersi tacitamente proposta, in quanto in rapporto di necessaria connessione con quelle espressamente formulate.

Nel caso in esame, il ricorrente aveva denunciato il vizio di ultrapetizione nel quale era incorsa la Corte d’Appello, avendo affermato il seguente assunto: “quanto alle spese di viaggio che i genitori sostengono per accompagnare il bambino alla casa dell'altro, il buon senso degli stessi suggerirà loro di affrontare le spese relative a seconda di chi provvede all'incombente”.

La Corte territoriale si è limitata ad integrare la statuizione sull'assegno di mantenimento, posto chele spese di viaggio, inerendo strettamente al diritto di visita del genitore non collocatario, rientrano tra gli esborsi destinati ai bisogni ordinari del figlio, “che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento”.