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Distinto il riparto di giurisdizione in materia di responsabilità genitoriale e di obbligo alimentare

25 ottobre 2022

News Regionale - Sicilia ,

È devoluta all’autorità giudiziaria italiana la giurisdizione in ordine alla domanda di determinazione delle modalità con cui il padre - residente in Italia e in possesso della cittadinanza italiana - deve contribuire al mantenimento del figlio minore che risiede abitualmente in Russia.

Lo hanno stabilito le Sezioni Unite della Cassazione, mediante recente sentenza, la n. 30903/2022, depositata lo scorso 17 ottobre.

La madre di un minore conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, il padre del bambino. Dichiarava che l'uomo si era disinteressato del mantenimento e dell'educazione del figlio: chiedeva la sua condanna al pagamento di un assegno di mantenimento e l'imposizione a suo carico dell'obbligo di contribuire alle spese straordinarie e di mettere a disposizione della donna e del bambino una idonea dimora, con l'ordine di desistere da ogni comportamento finalizzato a limitare la libertà di movimento e trasferimento del minore tra Italia, Russia e Stati dell'Unione Europea, nonché di provvedere alla cancellazione di ogni segnalazione effettuata presso il Ministero dell'interno e gli organi di Polizia.

A sostegno della domanda, la ricorrente espose di aver fatto ritorno in Russia pochi mesi dopo la nascita del figlio, portandolo con sé, precisando che il Tribunale moscovita del distretto di Tverskoy aveva rigettato la domanda di rientro in Italia del minore, ed aggiungendo che il Tribunale moscovita del distretto di Ostankiskij aveva disciplinato l'esercizio della responsabilità genitoriale e determinato le modalità degli incontri tra il minore ed il padre.

Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d’inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalla difesa della controricorrente, secondo cui il decreto impugnato risulta privo dei requisiti di decisorietà e definitività necessari ai fini dell’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, non avendo risolto una controversia in ordine a contrapposte posizioni di diritto soggettivo, ma avendo statuito esclusivamente sulla giurisdizione.

In tema d'impugnazione dei provvedimenti in materia di affidamento e mantenimento dei figli minori, si legge nel provvedimento, la Cassazione ha in precedenza affermato che il decreto pronunciato dalla corte d'appello in sede di reclamo avverso quello con cui il tribunale abbia adottato le relative disposizioni è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 111 Cost., comma 7, avendo carattere decisorio e definitivo, in quanto volto a statuire su contrapposte pretese di diritto soggettivo, con un'efficacia assimilabile, sia pure rebus sic stantibus, a quella del giudicato (cfr. Cass., Sez. I, 7/05/2019, n. 12018; 7/02/2017, n. 3192; 26/03/2015, n. 6132).

La sussistenza dei predetti caratteri non può essere esclusa, nella specie, in virtu' della circostanza che la Corte d'appello non abbia pronunciato sul merito della controversia, ma si sia limitata a declinare la propria giurisdizione in favore dell’Autorità giudiziaria straniera. Invero, la natura pregiudiziale della questione in tal modo risolta non comporta infatti il venir meno dell'attinenza della decisione a diritti soggettivi, dal momento che la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo, ivi comprese quelle che disciplinano il riparto di giurisdizione nei confronti dello straniero, mutua la sua natura da quella dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato.

Il riparto di giurisdizione tra l’Autorità giudiziaria italiana e quella straniera nella materia in esame è disciplinato infatti dalla L. n. 218 del 1995, articoli 37 e 42, il primo dei quali, riguardante il rapporto di filiazione e i rapporti personali tra genitori e figli, stabilisce che "la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio è cittadino italiano o risiede in Italia", mentre il secondo, riguardante la protezione dei minori, richiama la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva con L. 24 ottobre 1980, n. 742 ed oggi sostituita dalla Convenzione del 19 ottobre 1996, resa esecutiva con L. n. 101 del 2015.

La giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'adozione di tali provvedimenti spetta, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, della Convenzione, alle autorità dello Stato contraente di residenza abituale del minore, fatta eccezione per il caso di trasferimento o mancato ritorno illecito del minore, in riferimento al quale l'articolo 8, par. 1, prevede che le autorità dello Stato contraente in cui il minore aveva precedentemente la sua residenza abituale conservano la competenza fino al momento in cui il minore abbia acquisito una residenza abituale in un altro Stato.

Nella specie, nonostante la residenza abituale del minore in Russia, entrambi i criteri di collegamento previsti dalla predetta disposizione debbono ritenersi convergenti in favore dell'attribuzione all’Autorità giudiziaria italiana della giurisdizione in ordine alla domanda di determinazione delle modalità con cui il padre deve contribuire al mantenimento del figlio, avendo il ricorrente la propria residenza in Italia ed essendo, al tempo stesso, in possesso della cittadinanza italiana.

Nessun rilievo può assumere, in contrario, il menzionato richiamo alla disciplina dettata dal regolamento CE n. 4/2009 contenuto nella L. n. 218 del 1995, articolo 45, dal momento che tale disposizione, pur avendo specificamente ad oggetto le obbligazioni alimentari scaturenti da rapporti familiari, non si occupa del riparto di giurisdizione tra l’Autorità giudiziaria italiana ed il giudice straniero, ma si riferisce esclusivamente alla disciplina sostanziale, limitandosi ad individuare la legge applicabile alle predette obbligazioni.

È pur vero che, a differenza di quello della Convenzione del 2 ottobre 1973, l'ambito applicativo del regolamento risulta più ampio di quello dell'articolo 45, non riguardando soltanto la legge applicabile nella materia in questione, ma estendendosi anche alla competenza giurisdizionale: la disciplina dallo stesso dettata non può tuttavia ritenersi in alcun modo operante nei confronti della Federazione russa, non essendo quest'ultima uno Stato membro dell'UE, e trovando quindi applicazione l'articolo 69, par. 1 del regolamento, secondo cui esso non pregiudica l'applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali o multilaterali di cui uno o più Stati membri erano parti al momento della sua adozione.

Conseguentemente, non può ritenersi applicabile, nel caso in esame, la disposizione di cui all'articolo 3 del regolamento, che in materia di obbligazioni alimentari attribuisce la competenza giurisdizionale, oltre che all’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente, a quella del luogo in cui risiede abitualmente il creditore, ovvero, nel caso in cui la domanda relativa a un'obbligazione alimentare sia accessoria a un'azione relativa alla responsabilità genitoriale, a quella competente secondo la legge del foro a conoscere di detta azione.

Per analoghe ragioni, deve escludersi l’applicabilità del regolamento CE n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e del regolamento CE n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, i quali, rispettivamente all'articolo 1, par. 3, lettera e) ed all'articolo 1, par. 2, lettera e), escludono anch'essi dal proprio ambito di operatività le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti familiari.

In conclusione, il ricorso è stato rigettato.