"In tema di provvedimenti stranieri in materia di adozione di minori, è da escludere la configurabilità di un riconoscimento automatico, secondo la regola generale di diritto internazionale privato, essendo la dichiarazione di efficacia in Italia pronunciata volta per volta dal Tribunale per i Minorenni, sempre che siano soddisfatti i requisiti fissati dalla legge. La pronuncia del Tribunale per i Minorenni sul riconoscimento del provvedimento straniero in materia di adozione, ancorché adottata in forma di decreto, avendo carattere decisorio e definitivo, ha valore sostanziale di sentenza e, non essendo ravvisabile, in tale ipotesi, una competenza in unico grado, è impugnabile mediante appello e non direttamente con il ricorso per cassazione."
Cass. civ., sez. I, sent. 21 settembre 2022 n. 27600 in Foro Italiano
