Ai fini della ammissibilità del ricorso straordinario per Cassazione, occorre accertare se l’ordinanza emessa nell’ambito di un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio e all’esito di un accertamento tecnico, abbia o meno carattere decisorio nel senso di incidere con efficacia di giudicato su situazioni soggettive di natura sia sostanziale che definitiva.
A puntualizzarlo è un’ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 30457/2022, depositata lo scorso 17 ottobre.
Il Tribunale, nell'ambito di un procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponeva la sospensione della madre dall'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore e il suo affido provvisorio ai servizi sociali oltre che la condanna ex art 709 ter c.c. della madre al risarcimento del danno, alla luce delle sue condotte contrarie al principio di genitorialità.
Avverso tale pronuncia veniva proposto dalla madre ricorso per Cassazione sulla scorta di quattro motivi.
Nel provvedimento in analisi, il Collegio di Piazza Cavour ribadisce la necessità, nell’ambito della questione di ammissibilità del ricorso straordinario, di verificare se l’ordinanza emessa nel corso di un giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio abbia o meno un carattere di decisorietà.
Tale requisito, invero, si sostanzia quando l’ordinanza è in grado di avere un’incisività su situazioni soggettive che presentino una natura sia sostanziale che definitiva.
