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Due fratelli possono essere divisi in base al genitore con cui preferiscono stare

21 ottobre 2022

News Regionale - Sicilia ,

Nell’ambito di una separazione conflittuale e violenta, due fratellini possono essere divisi a seconda del genitore con il quale preferiscono stare. A maggior ragione se di giorno vengono affidati ai servizi sociali dove possono coltivare o conservare il rapporto fra loro. Lo ha sancito la Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 28676/2022, depositata lo scorso 4 ottobre, ha respinto il ricorso di una mamma che voleva tenere entrambi i figli a casa sua.

Alla Cassazione è stato chiesto se, in caso di separazione tra i genitori, i fratelli possano essere separati o debbano invece stare tutti insieme.

La decisione con la quale l'autorità giudiziaria dispone l'affidamento del minore ai servizi sociali rientra nei provvedimenti convenienti per l'interesse del minore, di cui all'art. 333 c.c., in quanto diretta a superare la condotta pregiudizievole di uno o di entrambi i genitori senza dar luogo alla pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale ex art. 330 del codice civile.

Tale provvedimento ha natura di atto di giurisdizione non contenziosa e, anche quando non sia previsto un termine finale dell'affidamento, è privo del carattere della definitività, risultando sempre revocabile e reclamabile, secondo il disposto di cui all'art. 333, comma 2, c.c., come desumibile pure dalle previsioni generali di cui agli artt. 739 e 742 c.p.c.

Per il Collegio di Piazza Cavour, la Corte di Appello, nonostante abbia tenuto correttamente conto della contrastante volontà dei minori sulla residenza presso l’uno o l’altro genitore, ha inteso proprio impedire una separazione radicale dei due fratelli prevedendo una comune residenza diurna presso la struttura di accoglienza, che avrebbe garantito la possibilità di una loro frequentazione al di fuori del clima familiare conflittuale e disturbante posto in essere dai genitori.

Secondo la Suprema Corte la decisione è coerente, per ciò che concerne la preservazione del rapporto dei due minori con i loro genitori, con quanto statuito dalla giurisprudenza consolidata secondo cui la frequentazione, del tutto paritaria, tra genitore e figlio (che si accompagna al regime di affidamento condiviso) ha natura tendenziale ben potendo il giudice di merito individuare, nell’interesse del minore, senza che possa predicarsi alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità, un assetto che se ne discosti, al fine di assicurare al minore stesso la situazione più confacente al suo benessere e alla sua crescita armoniosa e serena.