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ADOZIONE DI MAGGIORENNI SENZA DOPPIO COGNOME, È POSSIBILE

21 ottobre 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Il caso recentemente affrontato dal Tribunale di Verbania, con sentenza n.8/2022 in data 6/10/2022, è piuttosto particolare e riguarda l’adozione di maggiorenni.

Un’anziana signora si è rivolta al Tribunale chiedendo di adottare i figli del marito (ora defunto) nati dal primo matrimonio di costui.

Il marito era, infatti, rimasto vedovo in giovane età con bambini piccoli e si era quindi risposato con la ricorrente, avendo poi con lei altri figli.

I due coniugi avevano quindi formato una nuova famiglia, crescendo tutti i ragazzi insieme. La signora e i figli del marito si erano reciprocamente sempre considerati madre e figli.

Ovviamente, tutti i figli portano da sempre il cognome del comune padre.

Verificato il consenso all’adozione di tutti i soggetti che per legge debbono essere sentiti (tra cui i due figli dell’adottante), il Tribunale ha pronunziato l’adozione accogliendo anche l’istanza particolare presentata in ordine al cognome degli adottati, e li ha quindi autorizzati a mantenimento del cognome del padre, senza che ad esso venga né anteposto né tantomeno posposto quello dell’adottante, secondo precisa volontà espressa anche degli adottandi.

Il Tribunale ha, di fatto, così derogato all’art.299 primo comma c.c. (secondo cui l’adottato assume anche il cognome dell’adottante e lo antepone al proprio) ed ha motivato da una lettura costituzionalmente orientata dell’istituto dell’adozione di persone maggiorenni, tenuto conto:

1) da un lato della ratio dell’istituto, che – a differenza dell’epoca dell’emanazione dell’art.299 c.c., quando esso era strutturato in funzione della tutela della stirpe e del patrimonio dell’adottante - è oggi volto a dare riconoscimento giuridico ad un rapporto affettivo di tipo familiare tutelato dall’art.31 Cost;

2) dall’altro lato dell’esigenza, anch’essa tutelata a livello costituzionale, di garantire il diritto all’identità personale dell’adottato, che passa anche attraverso l’identificarsi con il proprio cognome, che si è sempre portato e con il quale si è conosciuti.

Il Tribunale ha correttamente aggiunto, come nel caso di specie, l’aggiunta del cognome dell’adottante costituirebbe addirittura un pregiudizio per gli adottati, creando un’ingiustificata differenza con gli altri figli dell’adottante.

La sentenza del Tribunale di Verbania (si noti che anche il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento) riveste particolare interesse in quanto in nessun precedente giurisprudenziale la Magistratura era arrivata fino ad una simile deroga all’art.299 primo comma c.c..

Invero, già alcune sentenze di merito avevano affermato che tale norma è derogabile e che la deroga è giustificabile in ragione della rinnovata ratio dell’istituto dell’adozione di maggiorenne (così da ultimo Trib. Torino 27/5/2022; precedentemente v. Trib. Roma 27/2/2019), tuttavia tali pronunzie avevano comunque concesso all’adottato soltanto di posporre al proprio cognome quello dell’adottante.

Il Tribunale di Verbania, con la sentenza qui esaminata, è andato oltre, accogliendo totalmente la domanda e quindi concedendo agli adottati di mantenere immutato il proprio cognome, senza in alcun modo aggiungere quello e quindi evitando l’assunzione del doppio cognome.

Nota a cura dell' Avv. Costanza Radice