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Affido in discussione se il papà litiga con la nuova compagna

19 ottobre 2022

News Regionale - Sicilia ,

La collocazione della minore presso il padre deve essere monitorata e rivista alla luce dell'istanza con cui la genitrice fa presente che il rapporto dell'ex con la nuova compagna è conflittuale e violento. Ciò, in sintesi, quanto emerge da una recente ordinanza della Suprema Corte.

La Cassazione, attraverso l'ordinanza n. 30160/2022, depositata lo scorso 13 ottobre, ha accolto il ricorso di una madre, rimettendo in discussione la collocazione della figlia minore presso il padre. È emerso, infatti, come lo stesso avesse un rapporto assai conflittuale e violento con la nuova compagna. Situazione che non può che incidere negativamente sulla serenità della bambina.

Una minore veniva affidata dal Tribunale ad entrambi i genitori, ma collocata presso la madre a Milano. Veniva regolamentato analiticamente il tempo di frequentazione della bambina con il padre a cui venne imposto anche l'obbligo corrispondere, per il mantenimento della stessa, un assegno mensile di 500 euro, a cui sommare il 50% per le spese straordinarie.

La madre della bambina reclamava il provvedimento in sede di appello, chiedendo un incremento dell'assegno di mantenimento per la minore, il padre eccepiva invece una diversa regolamentazione degli incontri con la figlia.

La Corte statuiva in via provvisoria che la bambina venisse affidata al Comune di Milano con collocazione presso la madre, dando mandato ai servizi sociali di monitorare la situazione e di vigilare sul rispetto delle disposizioni previste in materia di sostegno e mediazione familiare, disponendo che la bambina trascorresse con il padre, nelle vacanze estive del 2019, una settimana al mese.

Decisione che la Corte assumeva dopo la segnalazione da parte dei servizi sociali della sussistenza di una situazione gravemente pregiudizievole per la minore a causa dell'elevata conflittualità dei genitori.

Ad un anno di distanza la Corte d'appello, pur confermando l'affidamento condiviso, limitava la responsabilità genitoriale per le scelte di maggior rilievo che interessavano la minore, la quale viene collocata questa volta presso il padre, riconoscendo tuttavia alla madre tempi, località e modalità di visita della figlia.

Contro quest'ultimo provvedimento la madre della bambina ricorre dunque in Cassazione, denunciando l'omesso esame di fatti verificatisi nei 14 mesi successivi al deposito della relazione peritale e di diversi elementi istruttori, la violazione del contraddittorio nella CTU e la mancata nomina, in favore della minore, di un curatore speciale.

La Cassazione, respinta l'eccezione di inammissibilità sollevata, ritiene il ricorso fondato in relazione ai primi tre motivi, dichiarando assorbiti gli altri.

Condividendo l'analisi della madre della minore, ritiene che in effetti la decisione impugnata non fa cenno alcuno ai fatti verificatisi tra il maggio del 2019 e luglio del 2020, con conseguente omissione di importanti elementi probatori come l'istanza con cui la ricorrente ha fatto presente, per averlo appreso dalla nuova compagna del marito, che nella coppia si sono verificati episodi di violenza. Elemento questo che sicuramente influisce sulla serenità della minore e che la Corte d'appello avrebbe dovuto valutare prima di disporre l'affidamento presso il padre. La valutazione della Corte d'appello si è quindi basata su una situazione non attuale e non aggiornata.