Nel ribadire il principio stabilito dalle Sezioni Unite nel 2018 secondo il quale il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto, il Tribunale riminese non ha accolto la domanda avanzata dall'ex moglie sull'attribuzione dell'assegno divorzile. In sede di separazione consensuale, intervenuta dopo 18 anni dal matrimonio, quando la ricorrente aveva 36 anni ed i figli della coppia risultavano ancora minorenni, i coniugi non hanno previsto alcun contributo al mantenimento né è stata chiesta alcuna modifica sul punto. Il che ha indotto il Giudice a ritenere che la donna non fosse priva dei mezzi necessari per far fronte al proprio sostentamento.
• Tribunale di Rimini, sentenza 23 giugno 2022 n. 596 – Pres. Miconi, Giud. Rel. Bertozzi Bonetti
