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Successione testamentaria, conto corrente con delega ad operare, domanda di rendiconto ed esonero del mandatario

14 ottobre 2022

News Regionale - Emilia-Romagna ,

L'azione di rendiconto e quella conseguente di pagamento dell'eventuale saldo - manifestando l'intento di acquisire all'asse ereditario beni ad esso spettanti - rispondono all'interesse di tutti gli eredi e possono essere esercitate da ognuno di questi singolarmente, nell'esercizio dei poteri di gestione dell'eredità e dell'interesse comune; la morte del mandante ha il solo effetto giuridico di trasferire l'obbligo di rendiconto in favore degli eredi del mandante, in virtù delle norme generali in tema di successione "mortis causa".

Nella specie, l'azione di rendiconto proposta da parte attrice è stata ritenuta ammissibile, tenuto conto che "il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e s. cod. proc. civ. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria, e, come tale, si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale e si instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale od incidentale".

Non è stata accolta la domanda attorea relativa all'ordine alla convenuta di presentare il rendiconto relativo alla gestione quale delegata mandataria del deposito sul libretto postale.

• Tribunale di Reggio Emilia, sentenza 3 giugno 2022 n. 708 - Giudice Dazzi