In tema di rapporti fra il reato di maltrattamenti in famiglia e quello di atti persecutori, il rispetto della clausola di sussidiarietà prevista dall'art. 612-bis, comma primo, cod. pen. rende applicabile il più grave reato di maltrattamenti quando la condotta valga ad integrare gli elementi tipici della relativa fattispecie. È invece configurabile l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori (prevista dall'art. 612-bis, comma secondo, cod. pen.) in presenza di comportamenti che, sorti nell'ambito di una comunità familiare (o a questa assimilata), ovvero determinati dalla sua esistenza e sviluppo, esulino dalla fattispecie dei maltrattamenti per la sopravvenuta cessazione del vincolo familiare ed affettivo o comunque della sua attualità temporale. Per cui le condotte tenute nel periodo successivo al divorzio devono essere qualificate, in ragione della cessazione del vincolo matrimoniale e della correlata convivenza, nell'ambito della diversa ipotesi di cui all'art. 612-bis secondo comma cod. pen.
Cass. Pen. Sez. VI 32575/2022, massima redazionale Wolters Kluwer, 2022,
