Tribunale per i Minorenni di Venezia, decreto, 7 aprile 2022, n. 1304 – Pres. M.T. Rossi – Rel. E. Italia
RICORSO EX ART. 333 C.C. TRIBUNALE PER I MINORENNI – RICORSO EX ART. 337 TER C.C. TRIBUNALE ORDINARIO – CONFLITTO DI COMPETENZA – CRITERIO DELLA PREVENZIONE
(art. 330 c.c. – art. 337 ter c.c. – art. 38 disp. att. c.c.)
Il Tribunale per i Minorenni, in caso di procedimento promosso dal PMM per la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre, può dichiarare la propria incompetenza qualora sia stato precedentemente incardinato un procedimento ex art. 337 ter c.c. avanti il Tribunale Ordinario, applicando il criterio della prevenzione.
(Nel caso di specie il Collegio, aderendo al prinicpio interpretativo della giurisprudenza di legittimità che ritiene superabile la non coincidenza delle parti del giudizio ex art 333 c.c. e quello relativo al conflitto familiare, potendo essere coinvolto nell’azione anche il P.M. del Tribunale Ordinario, in ragione della necesità di attuazione del principio di concentrazione delle tutele, ha dichiarato la propria incompetenza a favore del Tribunale Ordinario, adito per primo).
Conforme: Cass. Civ. 20352/2018
Massima a cura dell’Avv. Roberta Bettiolo
