La domanda ex articolo 12 bis della legge n. 898/1970 è improcedibile, in assenza di uno dei presupposti richiesti dalla legge, ossia il passaggio in giudicato della sentenza che ha riconosciuto alla ricorrente un assegno divorzile, al momento del deposito del ricorso.
L'articolo 12- bis della legge sul divorzio 1 dispone al primo comma che "il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza"; il comma 2 della norma precisa poi che "tale percentuale è pari al 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio".
Presupposto per l'attribuzione della quota dell'indennità di fine rapporto è la corresponsione dell'assegno di divorzio da parte dell'ex coniuge; legittimato alla domanda non è dunque il coniuge solamente separato.
La titolarità della quota del Tfr è subordinata alla sussistenza di tre presupposti:
– che la domanda relativa all'indennità sia formulata dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (App. Milano, 4 maggio 1993);
– che il coniuge richiedente non abbia contratto un nuovo matrimonio;
– che sia titolare dell'assegno di divorzio.
Tribunale di Bologna, sentenza 30 giugno 2022 – Pres. Palumbi, Giud. Rel. D'Addabbo
