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Addio all’assegno perché a 18 anni il figlio deve andare a lavorare se non ha voglia di studiare ancora

7 ottobre 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Senza la prova che possa frequentare l’Università con profitto, è escluso che il maggiorenne continui a gravare sul genitore, che non deve più mantenere il giovane che ha raggiunto la capacità produttiva.

L’autoresponsabilità, quindi, è il principio che deve ispirare il figlio ormai maggiorenne, che deve andare a lavorare, se a scuola non raggiunge risultati confortanti. 

In questi casi, infatti, non sussiste la prospettiva che possa proseguire con risultati proficui gli studi all’Università. Una volta che ha completato la formazione necessaria a produrre reddito, il giovane deve attivarsi per la ricerca di un’occupazione, senza poter pretendere il mantenimento dai genitori: se ha terminato gli studi o li ha abbandonati per scelta, la stabilità del lavoro non dipendono - né possono dipendere - da papà o mamma, così come la qualità dell’attività e la retribuzione.

È quanto emerge, in sintesi, dalla sentenza n. 1391/22, pubblicata il 22 settembre dalla prima sezione famiglia civile della Corte di appello di Bari, che s’innesta sulla direttrice dell’ordinanza anti-bamboccioni 17183/20, pubblicata dalla prima sezione civile della Cassazione.

Viene accolto soltanto su un punto il gravame proposto dal padre divorziato: revocato il contributo di 400 euro al mese per mantenimento della figlia ormai ventiseienne. Che ha smesso di studiare circa da otto anni, dopo il diploma all’istituto alberghiero: ha dunque acquisito una qualifica professionale che consente «l’inserimento nel mondo del lavoro, settore ristorazione». 

E il lungo periodo trascorso dalla fine del percorso di studi deve «portare a ritenere doverosamente» che la ragazza abbia acquisito la capacità per trovare un’occupazione. L’ordinanza 17183/20 mette in relazione il diritto-dovere all’istruzione e all’educazione con quello al mantenimento: quest’ultimo per il figlio sussiste nell’ambito - e nei limiti - di un progetto formativo.

E dunque è proprio la funzione educativa del contributo economico a circoscrivere l’obbligo di mantenimento a carico del genitore, in termini sia di contenuto sia di durata, per il tempo mediamente necessario a consentire al giovane d’inserirsi nella società. Insomma: non si può pretendere che il genitore continui a mantenere il maggiorenne finché l’interessato non trova l’occupazione che ritiene più vantaggiosa. E ciò per evitare «forme di controproducente assistenzialismo».

Confermato, invece, l’assegno divorzile, seppur minimo: quanto più lungo è stato il matrimonio, tanto più rilevante è il contributo fornito dal coniuge debole alla formazione del patrimonio comune e alle capacità reddituali dell’altro, nell’ambito di una valutazione che impone la piena equiparazione del lavoro domestico a quello prestato extra moenia.