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In caso di elevata conflittualità tra i genitori il Tribunale può nominare un curatore speciale munito di poteri di natura sostanziale

5 ottobre 2022

News Regionale - Veneto ,

Tribunale di Treviso, 22 giugno 2022, n. 1105 – Pres. Rel. D. Ronzani


RICORSO PER SEPARAZIONE GIUDIZIALE – CRITICITA’ E DISFUNZIONALEITA’ DEI GENITORI – AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE AL SERVIZIO SOCIALE – NOMINA DI CURATORE SPECIALE CON POTERI DI NATURA SOSTANZIALE

(art. 80 c.p.c. – art. 1 L. 206/2021)

Il Tribunale, in caso di affidamento del minore al Servizio Sociale, qualora sussita una assoluta incapacità dei genitori di comunicare nell’interesse del figlio, può individuare un soggetto terzo che possa essere garante della sua posizione anche sostanziale.

(Nel caso di specie il Collegio, dopo aver disposto l’affido del figlio minore al Servizio Sociale, ha nominato un curatore speciale con poteri di natura sostanziale. Il curatore è stato investito della facoltà di prendere tutte le decisioni inerenti l’ordinaria gestione del minore. Il Tribunale ha previsto inoltre che le decisioni di straordinaria amministrazione dovranno essere dallo stesso assunte previa convocazione dei Servizi Sociali e dei genitori. Il Tribunale ha inoltre disposto che il curatore renda conto dell’attività svolta con resoconto annuale).

Massima a cura dell’Avv. Roberta Bettiolo