L'assegno divorzile è dovuto o nell'ipotesi in cui l'ex coniuge non sia economicamente autosufficiente o in quella in cui "il matrimonio sia stato causa di uno spostamento patrimoniale divenuto ingiustificato ex post dall'uno all'altro coniuge, spostamento patrimoniale che, in tal caso, e solo in tal caso, va corretto attraverso l'attribuzione di un assegno, in funzione compensativo-perequativa".
Lo ha sottolineato la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 28484/2022, depositata lo scorso 30 settembre.
Il giudice, si legge nel provvedimento, deve quantificare l'assegno rapportandolo non al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata innanzitutto a garantire, in funzione assistenziale, l'indipendenza o autosufficienza economica dell'ex coniuge, intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza ma ancorata ad un criterio di normalità.
Occorre avere riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive, nel qual caso l'assegno deve essere adeguato a colmare lo scarto tra detta situazione ed il livello dell'autosufficienza come individuato dal giudice di merito.
Ed inoltre, argomentano i giudici di Piazza Cavour, ove ne ricorrano i presupposti e vi sia una specifica prospettazione in tal senso, l'assegno deve essere adeguato a compensare il coniuge economicamente più debole, in funzione perequativo-compensativa, del sacrificio sopportato per aver rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali.
Dunque, l’assegno divorzile non può riconoscersi valorizzando il solo squilibrio tra i redditi.
In conclusione, l’ex può provare la “vivacità imprenditoriale” dell’obbligato anche con i conti in banca e con le indagini della Guardia di finanza.
Per la prima sezione civile, dunque, le dichiarazioni dei redditi dell’obbligato hanno una funzione tipicamente fiscale, sicché nelle controversie relative a rapporti estranei al sistema tributario (nella specie, concernenti l’attribuzione o la quantificazione dell’assegno di mantenimento) non hanno valore vincolante per il giudice il quale, nella sua valutazione discrezionale, può fondare il suo convincimento su altre risultanze probatorie».
Nel caso sottoposto all’esame dei Giudici di Piazza Cavour, bene ha fatto la Corte d’Appello a basarsi sulle indagini della Guardia di Finanza, sulle movimentazioni in denaro, e sulla pluralità di indizi in ordine al coinvolgimento del ricorrente nell’attività della sua compagna.
