L’ex moglie che lavora part time ha diritto all’assegno di divorzio anche se ha rinunciato a quello di separazione. Gli accordi tra i coniugi, infatti, non possono in alcun modo vincolare il giudice che decide sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo ha affermato la Cassazione, mediante ordinanza n. 28483/2022, depositata lo scorso 30 settembre. Col provvedimento in esame la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un uomo nei confronti della ex moglie.
Il tribunale aveva omologato la separazione della coppia e, nel corso della procedura il marito aveva proposto ricorso per il divorzio. Il tribunale aveva confermato le statuizioni adottate in sede presidenziale disponendo l’affido del figlio alla mamma e prevedendo un assegno per il mantenimento del bambino. Inoltre, statuiva il versamento di un assegno di divorzio alla donna e la Corte d’appello confermava sul punto la decisione.
La vicenda è così giunta in Cassazione dove l’ex marito ha contestato la decisione nella parte in cui aveva riconosciuto l’assegno anche in favore della ex moglie. A suffragio della domanda, ha rilevato come la donna svolgesse un lavoro stabile part time che le consentiva di condurre una vita autonoma e dignitosa.
Inoltre, la signora aveva rinunciato all’assegno in sede di separazione consensuale e ciò non poteva non essere tenuto in considerazione.
La Suprema corte, nel respingere la domanda, ha affermato la che la decisione di merito si focalizza sulla notevole sperequazione economica esistente tra i coniugi e ha rammentato come la ex moglie avesse contribuito con il suo lavoro, anche casalingo, alla formazione del patrimonio familiare permettendo al marito di svolgere il suo impegnativo lavoro. Né rileva che la signora abbia rinunciato all’assegno di mantenimento in sede di separazione dal momento che gli accordi di separazione non potevano in alcun modo vincolare la decisione del giudice del divorzio circa il regime giuridico-patrimoniale degli ex coniugi. A ben vedere, la circostanza che nessuna delle parti avesse in quella sede chiesto un assegno non escludeva che successivi mutamenti della situazione patrimoniale di una delle due potessero giustificarne la richiesta di corresponsione a carico dell'altra. Senza contare poi, ha concluso la Cassazione, che gli accordi con i quali i coniugi determinano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 c.c.
Ne consegue, dunque, che di tali accordi non può tenersi conto ai fini della determinazione dell’assegno divorzile, non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando vadano a soddisfare pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe influenzare il consenso al successivo divorzio.
