Revocabile l'atto di costituzione del vincolo, in quanto, benché con tale atto non sia trasferita la proprietà dei beni oggetto dello stesso e non siano costituiti su di essi diritti reali in senso proprio, detto vincolo è comunque idoneo a sottrarre i beni vincolati all'azione esecutiva dei creditori, ha quindi effetti connotati dal carattere della "realità" in senso ampio (tanto che è oggetto di trascrizione) e, di conseguenza, è idoneo a pregiudicare le loro ragioni, come del resto si ritiene in situazioni analoghe (anche se non identiche), quali la costituzione del fondo patrimoniale ai sensi dell'articolo 167 c.c. e la costituzione e dotazione di beni in "trust".
La segregazione nel patrimonio del debitore e il vincolo impresso sui cespiti, impedendo ai creditori il diritto di espropriare direttamente i beni, determinano una lesione della garanzia patrimoniale generica.
L'atto costitutivo del vincolo di destinazione ex articolo 2645-ter c.c. stipulato in pregiudizio degli interessi dei creditori del disponente è revocabile, ove ne sussistano i presupposti, essendo soggetti all'azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale.
• Corte d'Appello di Bologna, sentenza 22 luglio 2022 - Pres. Guernelli, Cons. Rel. Marchi
