In tema di pensione di reversibilità, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile. Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, infatti, i figli in età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa; tale requisito, della cosiddetta "vivenza a carico", và inteso nel senso che il contributo economico continuativo, del titolare della pensione, al mantenimento dell'inabile, deve avere avuto un ruolo non necessariamente esclusivo e totale ma concorrente in misura rilevante, decisiva e, comunque, prevalente.
• Corte d'Appello Cagliari Sassari, Sez. lavoro, Sentenza 25 maggio 2022, n. 88 – Pres. Rel. Giacalone
