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Separazione personale dei coniugi, l’indagine della responsabilità di uno o entrambi i coniugi è riservata al giudice di merito

29 settembre 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

In tema di separazione personale dei coniugi l'indagine della responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza è riservata al giudice di merito.

A ribadirlo è la Corte di Cassazione, mediante ordinanza n. 27955/2022, depositata lo scorso 23 settembre. 

In tema di separazione tra coniugi, si legge nel provvedimento, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché' non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.

La Corte d'Appello, argomentano i Giudici di Piazza Cavour, ha fatto buon uso di tale principio, avendo (come già anticipato), in primo luogo, accertato, alla luce di una pluralità di deposizioni testimoniali, la ripetuta violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, perpetrata dal ricorrente, e la pluralità di relazioni extraconiugali da questi intrattenute, e, inoltre, che la infedeltà coniugale non era stata la conseguenza di una crisi matrimoniale già irrimediabilmente in atto, ma ne era stata la causa.

Né occorre accertare, ai fini della declaratoria di addebito - come sostiene il ricorrente - che il comportamento del coniuge infedele abbia arrecato offesa alla dignità e all'onore della moglie.

In proposito, occorre ribadire il principio di diritto secondo cui "la relazione di un coniuge con estranei rende addebitabile la separazione ai sensi dell'articolo 151 c. c. quando, in considerazione degli aspetti esteriori con cui è coltivata e dell'ambiente in cui i coniugi vivono, dia luogo a plausibili sospetti di infedeltà e quindi, anche se non si sostanzi in un adulterio, comporti offesa alla dignità e all'onore dell'altro coniuge". Tuttavia, tale affermazione è stata fatta dalla Cassazione in un contesto fattuale in cui, pur non essendo stato accertato l'adulterio, il comportamento di un coniuge aveva comunque dato luogo a plausibili sospetti di fedeltà (nel caso esaminato da questa Corte, aveva trascorso la notte in una camera d'albergo con una collega).

È evidente che ove, come nel caso di specie, l'adulterio sia stato già accertato, tale evento è sufficiente ai fini dell'attribuzione dell'addebito.

In conclusione la Suprema Corte ribadisce anche che in tema di separazione personale dei coniugi, l'indagine sulla responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nella determinazione dell’intollerabilità della convivenza è riservata al giudice del merito ed è, quindi, censurabile in sede di legittimità nei limiti previsti dall'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 2960/2017). Anche su quest'ultimo profilo, la Corte d'Appello ha dimostrato di aver fatto buon uso dei principi enunciati da questa Corte, evidenziando con argomentazioni immuni da vizi logici che la dedotta (dal ricorrente) freddezza della moglie era stata la conseguenza e non la causa dell’infedeltà coniugale.