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Le registrazioni di conversazioni effettuate da uno dei partecipanti al colloquio costituiscono fonte di prova per l’addebito della separazione

29 settembre 2022

News Regionale - Veneto ,

Tribunale di Verona, 13 maggio 2022, n. 904 – Pres. A. Guerra –  Rel. C. Dal Martello

SEPARAZIONE  – RICHIESTA DI ADDEBITO – REGISTRAZIONE COLLOQUIO – MANCATO DISCONOSCIMENTO – FONTE DI PROVA

(Art. 151 c.c. – art. 2712 c.c.)

In tema di addebito della separazione, le registrazioni di conversazioni, purchè effettuate da uno dei partecipanti al colloquio, anche se gli altri non ne siano consapevoli, costituiscono fonte di prova. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, la registrazione su nastro magnetico di una conversazione può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotto non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa. Il disconoscimento va effettuato nel rispetto delle preclusioni processuali degli artt. 167 e 183 c.p.c. e deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, oltre a doversi concretizzare nell’allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.

(Nel caso di specie, la separazione è stata addebitata alla moglie prendendo come prova di riferimento una conversazione registrata dal marito tra i due coniugi ed il figlio in cui la moglie ammetteva di aver intrattenuto un’altra relazione a livello sentimentale).

Conforme: Cass. Civ. 1250/2018

Massima a cura dell’Avv. Francesca Borin