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Separazione, addebito a carico del coniuge che instaura nuova convivenza accertata dopo la fine della precedente

17 novembre 2021

News Regionale - Sicilia ,

Separazione, addebito a carico del coniuge che instaura nuova convivenza accertata dopo la fine della precedente

Interessante sentenza del Tribunale di Caltanissetta (n. 634/2021, pubblicata il 15 novembre 2021) in materia di separazione giudiziale, con espresso riferimento alla domanda di addebito.

Una moglie, ricorrente, agiva nei confronti del marito per ottenere la separazione con addebito nei confronti dello stesso. La donna richiedeva l’affidamento congiunto dei figli minori e un assegno di mantenimento per lei e per i figli a carico del marito.  L’uomo si costituiva in giudizio, non opponendosi alla separazione personale e all’affidamento condiviso dei minori, chiedendo tuttavia che questi venissero collocati principalmente presso l’abitazione familiare dove risiedeva il resistente. 

Il marito, inoltre, richiedeva l’addebito della separazione alla moglie, che aveva deciso unilateralmente di allontanarsi dalla casa familiare. 

Sul punto, occorre precisare come più volte si sia pronunciata la Cassazione. La giurisprudenza della Suprema Corte è costante nel ritenere che l'allontanamento dalla casa coniugale costituisca violazione del dovere di coabitazione, con conseguente possibile addebito della separazione, quando questo abbandono abbia determinato l'intollerabilità della convivenza, deteriorando il rapporto.

Tornando ai fatti, il Tribunale di Caltanissetta ha precisato che per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. 

In altre parole, si rende necessaria un’accurata valutazione dei fatti, capendo se e in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare. 

Nel caso di specie, il marito ha fondato la domanda di addebito sull’abbandono del tetto coniugale da parte della ricorrente e su una relazione extraconiugale dalla stessa instaurata. 

Ebbene, la moglie si era trasferita in altra abitazione con i figli e la propria nuova compagna.

Il Tribunale di Caltanissetta ha rilevato come, sebbene tali circostanze facciano riferimento ad un periodo successivo alla separazione di fatto delle parti, non possa non rilevarsi che il susseguirsi degli eventi, che ha visto coincidere temporalmente l’inizio del rapporto tra la signora e la compagna e l’abbandono della casa familiare da parte della moglie, consenta non soltanto di ritenere provato che tale relazione ha preceduto la rottura del rapporto coniugale ma anche di attribuire alla stessa efficacia causale. 

Appare quindi chiaro come tale pronuncia rappresenti un ampliamento della costante giurisprudenza. La particolarità della sentenza del Tribunale di Caltanissetta sta nel fatto di aver ritenuto, come fatto probante, l’adulterio della signora una circostanza accertata successivamente all’interruzione della convivenza. Tendenzialmente, infatti, per dichiarare l’addebito occorre dimostrare che la relazione adulterina sia la causa dell’instabilità familiare e, dunque, la prova dovrebbe essere raccolta durante il periodo di convivenza. In tale vicenda, il Tribunale di Caltanissetta ha assunto come prova dell’adulterio la nuova convivenza della moglie con la compagna. 

Prosegue il Tribunale, statuendo che l’abbandono del domicilio coniugale da parte della signora, inizialmente privo di una logica spiegazione, e la relazione instaurata con un’altra donna, avendo concretizzato una violazione del dovere di coabitazione, sia stata la causa della fine del rapporto coniugale, avendone di fatto costituito la causa determinante e definitiva. 

Sul punto la ricorrente, a ben vedere, si limitava ad affermare solamente che il rapporto fosse già in crisi, senza tuttavia corroborare tale assunto con qualsivoglia mezzo di prova. 

Pertanto, la domanda di addebito nei confronti della signora, richiesta dal marito, è stata accolta. 

La sentenza in commento – dichiara l’avv. Gabriella Rossana Lomonaco, di AIAF Caltanissetta, nella foto di apertura – pone in evidenza che la pronuncia di addebito richiede l’accertamento di due presupposti, ossia la sussistenza di un comportamento consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, quindi violativi di regole imperative di condotta proprie del matrimonio, e la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza causalmente ricollegabile al comportamento violativo. In particolare, l’indagine sull’intollerabilità della convivenza e sull’addebitabilità della separazione non può basarsi sull’esame di singoli episodi, tra l’altro genericamente indicati dalla ricorrente, ma deve derivare da una valutazione globale dei comportamenti reciproci, quali sono emersi nel corso del procedimento. 

La relazione extraconiugale della moglie, sfociata in convivenza– prosegue l’Avv. Lomonaco – costituisce violazione dei doveri matrimoniali, perché collocatasi in uno status di crisi coniugale non evidente alla data dell’allontanamento della moglie dal domicilio familiare. Nel caso preso in esame dal Tribunale di Caltanissetta la scoperta dell’intrapresa relazione extraconiugale della moglie è avvenuta in un rapporto di coppia all’epoca non compromesso; relazione che ha fatto emergere il nesso causale del fallimento del matrimonio. 

Nel corso del giudizio è stata disposta l’audizione dei figli minori e una perizia psicologica genitoriale e sui figli della coppia per verificare i rapporti con i genitori e se i figli minori potessero aver subito turbamento nella loro crescita dalla relazione della propria madre con altra persona, scaturendone la idoneità genitoriale di entrambi i genitori ed è stata confermata la forma dell’affidamento condiviso. Il Tribunale di Caltanissetta, – conclude l’Avv. Lomonaco – dopo aver stabilito che la relazione adulterina della moglie e l’allontanamento di costei dal domicilio familiare siano stati effettivamente la causa della fine del matrimonio, ha dichiarato l’addebito della separazione alla moglie, condannata anche al pagamento delle spese del giudizio.