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Crisi coniugale prolungata ed irrisolta, i tentativi di superarla non possono essere qualificati come "riconciliazione" in assenza di elementi univoci

28 settembre 2022

News Regionale - Piemonte e Valle d'Aosta ,

Laddove emerga una crisi coniugale prolungata ed irrisolta, i tentativi di superarla - nell'ambito dei quali può collocarsi la rinuncia ad un ricorso di separazione da parte del marito, come avvenuto nel caso in esame - non possono essere qualificati come "riconciliazione", in assenza di elementi univoci e significativi del pieno e concreto ripristino della comunione di vita e di affetti.

Lo ha puntualizzato la Corte di Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 27324/2022, depositata lo scorso 16 settembre.

Secondo l'orientamento della Cassazione, i comportamenti reattivi del coniuge che sfociano in azioni violente e lesive dell’incolumità fisica dell'altro coniuge, rappresentano, in un giudizio di comparazione al fine di determinare l'addebito della separazione, causa determinante dell’intollerabilità della convivenza, nonostante la conflittualità fosse risalente nel tempo ed il fatto che l'altro coniuge contribuisse ad esasperare la relazione (Cass. n. 6997/2018; Cass. n. 7321/2005).

Invero, argomentano i giudici di Piazza Cavour, "le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per se' sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale".

Anche un unico episodio integra un comportamento idoneo, comunque, a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia, poiché' lesivo della pari dignità di ogni persona (Cass. n. 433/2016) e la reazione aggressiva della vittima non ne riduce la portata e l'efficienza causale.

Inoltre, non è sufficiente, per provare la riconciliazione tra coniugi separati, considerati gli effetti da essa derivanti, che i medesimi abbiano ripristinato la convivenza a scopo sperimentale e provvisorio, essendo invece necessaria la ripresa dei rapporti materiali e spirituali, caratteristici della vita coniugale (Cass. 19497/2005; Cass. 19535/2014; Cass. 1630 del 23/01/2018Cass. 20323/2019).

A ben vedere, si legge in conclusione di provvedimento, la mera coabitazione non è sufficiente a provare la riconciliazione tra coniugi separati essendo necessario il rispristino della comunione di vita e d'intenti, materiale e spirituale, che costituisce il fondamento del vincolo coniugale".