La Suprema Corte conferma
l’utilità economica dell’assegnazione della casa coniugale, rilevante nello stabilire
il quantum dell’assegno di mantenimento anche in caso di comproprietà: “nell'adottare
le statuizioni conseguenti alla separazione, deve attribuirsi rilievo anche
all'assegnazione della casa familiare che, pur essendo finalizzata alla tutela
della prole e del suo interesse a permanere nell'ambiente domestico,
indubbiamente costituisce un'utilità suscettibile di apprezzamento economico,
anche quando il coniuge separato assegnatario dell'immobile ne sia
comproprietario, perché il godimento di tale bene non trova fondamento nella
comproprietà dello stesso, ma nel provvedimento di assegnazione, opponibile
anche ai terzi, che limita la facoltà dell'altro coniuge di disporre della
propria quota e si traduce, per esso, in un pregiudizio economico, valutabile
ai fini della quantificazione dell'assegno dovuto”
Cass. Civ. 21.9.2022 n.
27599, in Quotidiano Giuridico, One Legale Wolters Kluwer
