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Genitori social, il Tribunale condanna una mamma a rimuovere video della figlia

16 novembre 2021

News Regionale - Sicilia ,

La pubblicazione di foto, video, di minori sui social rappresenta una questione particolarmente delicata e non semplice da affrontare. 

Soprattutto quando i genitori si separano, ogni occasione diventa un pretesto per litigare. Tra le ipotesi più frequenti di contrasto, c’è proprio la questione delle foto o dei video dei figli pubblicate sui social. Ultimamente, peraltro, il tema è diventato ancora più attuale, in virtù della comunicazione sui social effettuata da alcuni genitori VIP particolarmente “attenti” a mostrare le foto dei figli on-line. Un interrogativo ricorrente che ci si pone è se uno dei genitori possa contestare all’altro la pubblicazione delle immagini del minore sul profilo Facebook, Instagram, Tik Tok. La risposta, come sovente accade nel mondo del diritto, è articolata.

Una premessa è doverosa: la diffusione delle immagini dei minori sui social è potenzialmente pericolosa. Infatti, la loro condivisione con un numero indeterminato di persone, conosciute e non conosciute, può essere pregiudizievole.

In linea di massima, il genitore può pubblicare la foto del figlio a condizione che anche l’altro genitore concordi. Inoltre, bisogna tenere in considerazione l’età del minore e, quindi, chiedere il suo consenso se ha più di 14 anni.

Nel caso in cui i genitori siano separati o divorziati, prima di condividere uno scatto che ritrae il bimbo, occorre avere l’assenso dell’altro. Invero, la diffusione dell’immagine non è considerata un atto di ordinaria amministrazione, che può essere compiuto senza confrontarsi con l’altro genitore ma, al contrario, postula un comune accordo.

Il Tribunale di Trani, con ordinanza dello scorso 30 agosto, ha accolto il ricorso d’urgenza promosso dal padre di una minore nei confronti della madre, da cui era legalmente separato, per rimuovere le immagini e le informazioni relative alla figlia pubblicate sui social network, inibendone la futura diffusione senza l’espresso consenso paterno e condannando la madre, ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c. al pagamento di una somma di denaro - a favore della figlia - per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento e per ogni violazione o inosservanza successiva.

Il padre aveva promosso un ricorso in via d’urgenza ex art. 700 c.p.c. chiedendo la condanna della madre della bambina, da cui era legalmente separato come sopra anticipato, a rimuovere dai social network (nello specifico da “TikTok”) le immagini della figlia minore, pubblicate senza il consenso paterno, nonché ad inibire la futura pubblicazione di fotografie e video della figlia.

Il Tribunale di Trani, in composizione collegiale, ha accolto il reclamo.

Nella vicenda in analisi, i giudici hanno ritenuto sussistere entrambi i requisiti per la concessione della misura cautelare, ossia il fumus boni iuris e il periculum in mora, che a detta del Tribunale devono essere valutati tenendo conto dell’elemento “a-territoriale” di internet che consente agli utenti di entrare in contatto ovunque e con chiunque, nonché di condividere i dati con un pubblico indeterminato e per un periodo di tempo non circoscrivibile”.

Quanto al fumus boni iuris, la pubblicazione di immagini e video di un minore sui social network integra violazione di una pluralità di norme nazionali, comunitarie ed internazionali.

Il Gdpr, invero, in ambito comunitario dispone che "i minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali...".

Nel caso in esame, il Tribunale di Trani ha ritenuto che non fosse stato prestato alcun consenso da parte del padre. In particolare, la possibilità di visionare un profilo social non equivale ad accettazione della pubblicazione di video e fotografie ritraenti la figlia minore, né l’intervenuta transazione, regolante aspetti patrimoniali, può tener luogo al mancato consenso: la proposizione del ricorso cautelare, anche se a distanza di qualche mese dalla pubblicazione, è espressione del dissenso e/o del mancato consenso del genitore.

A ben vedere, una recente giurisprudenza ha statuito che "l'inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole in quanto determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l'ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che "taggano" le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati, come ripetutamente evidenziato dagli organi di polizia ... il pregiudizio per il minore è dunque insito nella diffusione della sua immagine sui social network" (Trib. Mantova 19 settembre 2017, così come confermato anche dal Trib. di Roma il 23 dicembre 2017).

La donna oltre i 50 euro per ogni giorno di ritardo nella rimozione delle foto, è stata condannata a liquidare complessivamente 1.750 per spese e onorari.