In tema di violenza morale, quale vizio invalidante del consenso, i requisiti previsti dall’art. 1435 c.c. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, anche ad opera di un terzo.
È, in ogni caso, necessario che la minaccia sia stata specificamente diretta ad estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l’annullabilità e risulti di natura tale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell’autore di essa.
Lo ha precisato la Corte di Cassazione, mediante ordinanza n. 27323/2022, depositata lo scorso 16 settembre.
In una vicenda relativa ad una separazione tra coniugi, emergeva dall'accordo l'obbligo per l'ex moglie di versare una quota all'ex marito relativa ad un'azienda, nonché un contributo di mantenimento in suo favore.
Con il ricorso per Cassazione, la donna lamentava, con il motivo principale, la sussistenza dei requisiti per l'annullamento dell'accordo di omologa separazione consensuale, per vizio del consenso.
Nel provvedimento in esame la Suprema Corte ribadisce che è possibile procedere all’annullamento dell’accordo patrimoniale, nella separazione consensuale, qualora sia stato estorto con l’utilizzo di minaccia.
