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Bimbo con due papà, il Tribunale ordina al Comune la trascrizione dell’atto di nascita

15 novembre 2021

News Regionale - Sicilia ,

Il piccolo, figlio di un italiano e un americano, è nato negli Stati Uniti grazie alla maternità surrogata. L’amministrazione si era rifiutata di recepire in pieno l’atto che li certifica entrambi genitori.

La tematica della maternità surrogata è da sempre al centro dei dibattiti giuridici, politici, giurisprudenziali.

Da ultimo il Tribunale di Milano, con una recente pronuncia, ha riacceso i riflettori sulla fattispecie.

Il Tribunale ha, infatti, ordinato al Comune di Milano di trascrivere integralmente, cioè di riconoscere a pieno titolo, l’atto di nascita con due padri di un bambino nato negli Stati Uniti grazie alla maternità surrogata. Il bimbo è figlio di un italiano e di un americano, regolarmente registrati negli States come suoi genitori. 

I giudici, basandosi su un’importante decisione della Corte Costituzionale di gennaio, hanno dichiarato illegittimo il rifiuto del Comune di riconoscere il bimbo come figlio alla nascita di entrambi i padri. E, senz’altro, hanno riaperto la questione della tutela dei bambini nelle coppie omosessuali.

Con la sentenza n. 33 del 2021, la Corte Costituzionale ha esaminato una serie di questioni di legittimità costituzionale relative allo stato civile dei bambini nati attraverso la pratica della maternità surrogata. Le questioni di legittimità costituzionale erano state sollevate dalla prima Sezione civile della Corte di Cassazione, in relazione alla sentenza n.12193 dell’8 maggio 2019 emessa dalle Sezioni Unite, la quale aveva escluso, per contrasto con il parametro dell’ordine pubblico, la possibilità di riconoscere provvedimenti giurisdizionali stranieri che accertino il diritto del genitore intenzionale e non biologico di essere inserito nell'atto di nascita del figlio della persona cui si è legati da matrimonio celebrato all'estero, che sia nato attraverso la tecnica della maternità surrogata.

Tornando ai fatti meneghini, il Comune di Milano nel 2018 aveva iniziato a registrare alla nascita i figli delle coppie di donne lesbiche concepiti grazie alla fecondazione eterologa effettuata all’estero, ma non quelli dei padri (a differenza di altre amministrazioni comunali, come quella di Torino). A partire dal 2020, dopo la sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite che indicava «l’adozione in casi speciali» come via privilegiata per il riconoscimento dei figli di gay e lesbiche, aveva smesso del tutto con il riconoscimento alla nascita. Mentre quest’ultimo è immediato e avviene con una semplice firma all’anagrafe, l’adozione in casi speciali, chiamata anche stepchild adoption, deve essere fatta per ordine di un giudice, dopo un’istruttoria accurata con una perizia dei servizi sociali, e prevede diritti/doveri limitati rispetto alla piena genitorialità. A gennaio è intervenuta la Consulta, per intimare al legislatore di tutelare completamente questi bambini, altrimenti meno garantiti.

La decisione del Tribunale, come detto, si basa sulla sentenza della Corte Costituzionale, la n. 33/2021, che sostanzialmente confutato la sentenza n. 12193/2019 della Cassazione, nella quale si riteneva il minore nato da maternità surrogata «adeguatamente tutelato mediante l’adozione in casi particolari.

Per i Giudici, quindi, il bambino deve essere «garantito» secondo i diritti e doveri della piena genitorialità, essendo un «soggetto certamente incolpevole rispetto alle scelte operate da coloro che hanno contribuito alla sua nascita», anche quando comprendono una pratica illegale in Italia come la maternità surrogata.

Per tali motivi, il Tribunale ha ordinato al Comune di Milano la trascrizione integrale dell’atto di nascita originario del minore nella sua integrità, con indicazione di entrambi i ricorrenti quali suoi genitori, in quanto «prevale l’interesse del minore, che dalla sua nascita è inserito nel nucleo familiare dei ricorrenti e deve poter fruire del diritto di essere mantenuto, istruito, educato ed assistito moralmente da entrambe le persone che egli considera di fatto suoi genitori, nonché dei diritti che dalla filiazione derivano rispetto ai loro parenti, e ciò anche sotto il profilo successorio».