Ai fini della configurabilità del reato di maltrattamenti in famiglia i concetti di "famiglia" e di "convivenza" vanno intesi nell'accezione più ristretta, presupponente una comunità connotata da una radicata e stabile relazione affettiva interpersonale e da una duratura comunanza d'affetti che non solo comporti reciproche aspettative di mutua solidarietà ed assistenza, ma sia fondata sul rapporto di coniugio o di parentela o, comunque, su una stabile condivisione dell'abitazione, ancorché non necessariamente continua.
Lo ha puntualizzato la Cassazione, mediante sentenza n. 34280/2022, depositata lo scorso 15 settembre.
Non risulta configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, argomenta la Suprema Corte, bensì l'ipotesi aggravata del reato di atti persecutori, in presenza di condotte illecite poste in essere da parte di uno dei conviventi "more uxorio" ai danni dell'altro dopo la cessazione della convivenza.
Nel caso in esame, i Giudici di Piazza Cavour non hanno ritenuto configurabile il reato di maltrattamenti in famiglia, perché le condotte tenute non hanno effettivamente superano la soglia minima di offensività.
Ciò sebbene alcuni comportamenti tenuti, come le registrazioni delle conversazioni e la sottoposizione a "controvisite mediche" siano rilevanti ai fini del corretto esercizio della responsabilità genitoriale.
